Sei un autore o un’autrice di racconti fantasy e vorresti sapere come tutelare la tua opera? Ci pensa questo articolo!
Oggi spostiamo la nostra analisi su alcuni tecnicismi, che non fanno male ogni tanto, per renderci più consapevoli degli strumenti a nostra disposizione per difenderci in un mondo, sopratutto quello della letteratura fantasy e del fantasy in ogni sua forma, che non perdona.
Come tutelo i miei racconti fantasy?
Partiamo dal presupposto che il diritto d’autore, che spieghiamo più in basso, tutela a 360° qualsiasi creazione originale e di qualsiasi genere letterario. Non esiste quindi una disciplina dedicata al fantasy nello specifico. Questa iniziale osservazione è importante perché se esistesse una normativa dedicata o circoscritta, e il fantasy rimanesse escluso da quella generale senza possibilità di estenderla a questo filone, ci sarebbero molti meno strumenti per difendere le vostre creazioni e i vostri interessi, mentre in questo modo l’ordinamento vi offre un’infinità di aiuti, gratuiti o meno, ma tutti a portata di mano.
Cos’è il diritto d’autore?
Partiamo dallo spiegare cosa sia il diritto d’autore nel modo più semplice ed intuitivo per chi non frequenta aule di tribunale o facoltà di giurisprudenza. Utilizzando il testo stesso della legge di riferimento, la n. 633 del 1941, capiamo che il diritto d’autore è una protezione assicurata alle opere di carattere creativo, che appartengono a varie arti:
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Nel nostro caso, trattando di fantasy, il diritto d’autore si estenderà tanto agli scritti, quanto ai disegni o a qualsiasi altra espressione del vostro immaginario fantastico. Ad esempio: se disegnate il protagonista del vostro racconto per inserirlo nel vostro libro e dare un’idea anche visiva oltre che scritta dei suoi tratti, la copia di quell’immagine potrà avvenire solo con una vostra autorizzazione preliminare.
Fatta questa considerazione di ordine generale, nel diritto d’autore dobbiamo distinguere dei diritti di natura economica e diritti di natura morale. Questa divisione è estremamente importante perché, anche in caso di cessione ad altri dei diritti economici sulle vostre creazioni, l’ordinamento italiano fa si che la paternità del lavoro vi venga sempre riconosciuta, senza limiti di tempo. Nessuno quindi, ed in nessun modo, vi potrà mai sottrarre il diritto di dire “questo l’ho creato io”. Le vostre Terre di Mezzo e protagonisti coraggiosi sono ben protetti!
Per far si che ciò avvenga non è necessario fare nulla: il diritto d’autore e la tutela dello stesso sorge con la produzione dell’opera d’ingegno.
Diversamente, i diritti economici sull’opera da voi creata, che appartengono originariamente a voi, possono essere venduti, ceduti o comunque trasmessi in qualsiasi modo consentito (donazione, compravendita, ecc.). Nel caso in cui non ceda i diritti, l’autore può trattenerli per tutta la sua vita e quella dei suoi eredi, fino a 70 anni dalla morte dell’autore, dopo di che diventano di dominio pubblico, così come il loro utilizzo.
SIAE, gioie e dolori
Nel discorso sul diritti d’autore non può rimanere fuori la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, che da un lato consente ai suoi associati (anche non associati) di utilizzare strumenti molto efficaci per la difesa delle loro creazioni, e dall’altro è un guardiano di diritti che richiede per la loro difesa balzelli anche importanti per chi ha risorse spesso ristrette come i giovani autori o artisti, fantasy soprattutto, essendo questo filone meno richiesto rispetto ad altri anche se in grande incremento.
Il deposito di opere inedite presso la SIAE, è un fondamentale strumento, per evitare di andare da un notaio molto più esoso e garantire l’originalità e la proprietà intellettuale di un lavoro. Non si fa altro che consegnare la propria creazione ad una sede SIAE (sezione OLAF), che conserva in un plico sigillato, ad esempio, il testo da voi redatto. La durata del deposito è di massimo 5 anni, l’opera ovviamente deve essere inedita – ovvero mai esposta al pubblico in nessun modo, neanche attraverso Internet – ed ha un costo di 65 euro se si è associati o di 132 euro per chi non è associato.
Fatta questa breve infarinatura delle possibilità che avete, non posso fare altro che rimandarvi alla legge 633/1941 in cui sono contenuti gran parte dei diritti e dei doveri degli autori e, consapevoli di ciò, auguro a tutti gli artisti ed autori del mondo fantasy tanta fortuna ma soprattutto capacità.
Prossimo appuntamento: Diritto feudale e fantasy.
– Alessio Giaquinto –